Nel contratto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a convenire con il dipendente i requisiti essenziali, tra cui i seguenti:
a) tipo del lavoro per il quale viene assunto il dipendente e una breve caratteristica del lavoro,
b) luogo di svolgimento del lavoro (comune, frazione o un luogo determinato diversamente),
c) data di presentazione al lavoro,
d) condizioni retributive, salvo diversi patti nel contratto collettivo.
Nel contratto di lavoro il datore del lavoro specifica, tranne i requisiti di cui al comma 1, anche le altre condizioni di lavoro quali termine di busta paga, orario di lavoro, periodo di ferie e durata del periodo di preavviso.
Nel contratto di lavoro possono essere convenute anche le altre condizioni, di comune interesse per le parti, soprattutto i benefici in natura diversi.
Nel caso che il luogo di svolgimento del lavoro è all’estero, il datore di lavoro specifica nel contratto di lavoro anche:
a) tempo di svolgimento del lavoro all’estero,
b) valuta in cui sarà corrisposta la retribuzione o una sua parte,
c) altri adempimenti connessi con lo svolgimento del lavoro all’estero in denaro o in natura,
d) ovvero le condizioni del ritorno del dipendente dall’estero.
Le informazioni indicate saranno comunicate al dipendente solamente nel caso che la durata dell’impiego all’estero superi un mese.
Nel caso che il contratto di lavoro scritto non contiene le condizioni previste il datore di lavoro è tenuto a redigere per il dipendente, entro e non oltre un mese dall’inizio del rapporto di lavoro, una comunicazione scritta relativa alle condizioni suddette.
Nel caso che il rapporto di lavoro va terminato prima di un mese dall’inizio del lavoro, il datore di lavoro deve rilasciare al dipendente una comunicazione scritta relativa all’assunzione al lavoro subordinato entro e non oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso che il luogo di svolgimento del lavoro è all’estero, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare la comunicazione scritta relativa all’assunzione al lavoro subordinato prima della trasferta del dipendente all’estero.
Nel contratto di lavoro può essere convenuto anche il periodo di prova di durata massima tre mesi e, per quanto riguarda il dipendente dirigente che esegue le competenze del rappresentante legale o del componente del consiglio d’amministrazione e per quanto riguarda il personale dirigente che esegue le competenze del dirigente dirigente suddetto, di durata massima sei mesi. Il periodo di prova non può essere prorogato.
Il periodo di prova viene prorogata del tempo di impedimenti al lavoro del dipendente.
Il periodo di prova deve essere convenuto per iscritto, altrimenti non è vigente.
Il periodo di prova non può essere convenuto nel caso di una nuova stipulazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Saremo lieti di fornirvi i nostri servizi.